Il Presidente della Repubblica con dPR n.97 del 21 luglio 2022 ha convocato i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per domenica 25 settembre 2022.
Nella medesima Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati, inoltre, i due dd.P.R., distinti per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, con le tabelle di assegnazione dei seggi spettanti, rispettivamente, alle circoscrizioni elettorali o regioni del territorio nazionale, ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione o regione e alle ripartizioni della circoscrizione Estero.
Quando si vota ?
Nella sola giornata di domenica 25 settembre 2022 si svolgerà la consultazione per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
I seggi rimarranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 25 settembre 2022.
Gli elettori che all'orario di chiusura del seggio si troveranno ancora nei locali dello stesso saranno ammessi a votare.
Alle ore 23 della domenica, subito dopo aver completato le operazioni di votazione e quelle dì riscontro dei votanti, si procederà allo scrutinio delle schede votate.
Chi può votare ?
Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno compiuto il 18° anno di età entro il 25 settembre 2022 (nati non dopo il 25 settembre 2004) e siano in possesso della tessera elettorale personale e di un valido documento di identificazione, dopo che il presidente abbia controllato che sulla tessera stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data delle consultazioni in svolgimento (ciò proverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto).
A partire da queste elezioni politiche, gli elettori che alla data del 25 settembre 2022 avranno raggiunto la maggiore età potranno votare anche per l'elezione del Senato della Repubblica, a seguito della modifica introdotta aU'art. 58, primo comma, della Costituzione dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20 ottobre 2021.
Si riportano le informazioni necessarie per l'esercizio dell'opzione di voto in Italia
VOTO DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO O TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO
Gli elettori residenti all'estero ed iscritti all'AIRE di un qualsiasi Comune italiano che intendono votare in Italia e gli elettori che sono invece temporaneamente all'estero per motivi di studio o lavoro o altro che intendono votare all'estero devono rendere un'apposita dichiarazione ovvero optare secondo le modalità e nei termini che si riportano:
1. ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO ED ISCRITTI ALL’AIRE
Gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) riceveranno come di consueto il plico elettorale al loro domicilio. Si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato il consolato circa il proprio indirizzo di residenza. Chi invece, essendo residente stabilmente all’estero, intende votare in Italia, dovrà far pervenire al consolato competente per residenza un’apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione. La dichiarazione deve essere datata e firmata dall'elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identità del richiedente, e può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al consolato anche tramite persona diversa dall’interessato entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali (21/07/2022 - scandenza termine 31/07/2022). In calce alla presente pagina si allega un modello (non vincolante) di opzione.
2. ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (MINIMO TRE MESI)
Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, possono partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, quale modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 52).
Tali elettori, se intendono partecipare al voto dall’estero, dovranno far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali ENTRO IL 24 agosto 2022 (con possibilità di revoca entro lo stesso termine) una dichiarazione di OPZIONE.
L’opzione può essere inviata:
- per posta all'indirizzo COMUNE DI SARTEANO, CORSO GARIBALDI, 7 53047 SARTEANO (SI)
- per posta elettronica anche non certificata all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- per pec (da PEC) all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- oppure fatta pervenire a mano al comune anche da persona diversa dall’interessato.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’ufficio consolare (Consolato o Ambasciata) competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (ovvero di trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure mediche in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale; oppure, di essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni [comma 1 dell’art. 4-bis della citata L. 459/2001]). La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000)